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Sez. L, Sentenza n. 22308 del 26/11/2004 (Rv. 578605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Stipulazione scritta del patto di prova - Contestualità con la formazione del consenso tra le parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA

Il contratto di lavoro con clausola di prova, costituendo una fattispecie negoziale unitaria e ab inizio completa, non può che essere stipulato - correlativamente - uno actu, nel quale sia definito lo specifico assetto di interessi perseguito dalle parti. Ne consegue che la espressa previsione della prova deve essere apposta non solo prima, o almeno contestualmente all'inizio della prestazione, ma sin dal momento della formazione del consenso tra le parti. Pertanto deve ritenersi invalido un contratto successivo per la parte in cui, attraverso la introduzione della clausola di prova, venga a derogare alla previsione concernente la stabilità del rapporto di lavoro, la quale, in assenza di ogni strumento condizionale, sia stata tra le parti stesse inizialmente concordata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)