Sez. 3, Sentenza n. 17480 del 04/04/2006 Ud. (dep. 19/05/2006) Rv. 235158 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Art. 163 cod. pen. - Applicabilità dell'estensione del "quantum" di pena sospendibile a seguito della legge n. 145 del 2004 - Procedimenti pendenti in cassazione - Effetti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l'applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)