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Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010 Cc. (dep. 04/02/2010) Rv. 246278 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Pena pecuniaria congiunta a quella detentiva eccedente i limiti del beneficio - Rigetto della richiesta - Illegittimità.
Stato
decisa il 2010-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246278-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 cod. pen. ad opera della L. n. 145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/06/2004 num. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)