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Sez. L, Sentenza n. 11627 del 04/12/1990 (Rv. 470025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARI - IRROGAZIONE DA PARTE D'IMPRENDITORE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARI - IRROGAZIONE DA PARTE D'IMPRENDITORE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 cost., del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in quanto interpretati nel senso dell'inapplicabilità delle garanzie procedimentali previste da dette Disposizioni ai licenziamenti disciplinari irrogati da imprenditori con meno di sedici dipendenti, tali garanzie (preventiva contestazione dell'addebito, audizione del lavoratore e facoltà del medesimo di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale) sono applicabili anche nel caso di licenziamenti - espressamente od ontologicamente - disciplinari irrogati nell'ambito di un'impresa che occupi un numero di lavoratori inferiore a quello sopra indicato. (Conf 4079, mass n 467101).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)