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Sez. L, Sentenza n. 4079 del 12/05/1990 (Rv. 467101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - NELL'AMBITO DELLE IMPRESE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - DISCIPLINA EX ART. 7, SECONDO E TERZO COMMA, STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - NELL'AMBITO DELLE IMPRESE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - DISCIPLINA EX ART. 7, SECONDO E TERZO COMMA, STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 cost., del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in quanto interpretati nel senso dell'inapplicabilità delle garanzie procedimentali previste da dette Disposizioni ai licenziamenti disciplinari irrogati da imprenditori con meno di sedici dipendenti, tali garanzie (preventiva contestazione dell'addebito, audizione del lavoratore e facoltà del medesimo di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale) sono applicabili anche nel caso di licenziamenti disciplinari irrogati nell'ambito di un'impresa che occupi un numero di lavoratori inferiore a quello sopraindicato. (V 8189/87, mass n 455818).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)