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Sez. 1, Sentenza n. 16936 del 29/11/2002 (Rv. 558818 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Violazione del termine ragionevole del processo - Equa riparazione - Decreto della corte d'appello - Ricorso per cassazione avverso di esso (art. 3, comma sesto, legge n. 89 del 2001) - Per tutti i motivi dell'art. 360 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558818-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

L'art. 3, comma sesto, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che il decreto della corte d'appello che pronuncia sulla domanda di equa riparazione è "impugnabile per cassazione", senza alcuna altra precisazione, deve intendersi come rinvio alle regole ordinarie del ricorso alla corte di cassazione disciplinato dall'art. 360 cod. proc. civ.. Ne consegue che detto ricorso è proponibile per tutti i motivi indicati in tale disposizione del codice di rito, non soltanto per violazione di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)