Sez. 1, Sentenza n. 21390 del 04/11/2005 (Rv. 584985 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Valutazione in concreto riferita ad un singolo processo - Necessità - Criteri di interpretazione e applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea conformi a quelli adottati dalla Corte di Strasburgo - Obbligatorietà - Fondamento - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - In materia di controversie di lavoro.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di diritto ad equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, poiché il concetto di "termine ragionevole" non ha carattere assoluto, ma relativo, la ragionevolezza della durata di un processo deve essere verificata dal giudice di merito in riferimento alla complessità del caso concreto, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, avuto riferimento agli standards medi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui sentenze in ordine alla interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pur non avendo efficacia vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio quale quello della ragionevolezza, che ha in sé insiti indubbi margini di elasticità. Anche in relazione ai giudizi in materia di lavoro, poiché i termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie hanno natura ordinatoria e funzione sollecitatoria, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere automaticamente dalla inosservanza dei termini stessi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione effettuare il richiesto apprezzamento ed in quella sede valutare anche l'incidenza dei rinvii d'ufficio del processo sul termine ragionevole di durata di esso. Tutti gli indicati accertamenti costituiscono una tipica valutazione in fatto che, in quanto tale, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)