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Sez. 3, Sentenza n. 11314 del 11/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 202973 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - In genere | Lavorazioni rumorose - Disciplina del Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 - Ipotesi prevista dall'art. 41 - Riduzione al minimo dei rischi da rumore - Obbligo di ricorrere a soluzioni tecnicamente avanzate e a provvedimenti organizzativi - Dotazione dei dipendenti di mezzi individuali di protezione - Insufficienza - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202973-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - In genere

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed esposizione ai rumori, il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, attuativo delle direttive 86/188/CEE e 88/642/CEE, all'art. 41 obbliga il datore di lavoro a ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai rumori privilegiando gli interventi sulla fonte e ricorrendo sia a misure tecniche, adeguandosi ai progressi della tecnologia nel settore, sia a misure organizzative (ad esempio distribuzioni delle mansioni e turni idonei a ridurre il rischio). L'art.50 sanziona la violazione dell'obbligo a titolo contravvenzionale. Non basta perciò né il ricorso ad uno solo dei due strumenti, né la semplice dotazione dei dipendenti di mezzi individuali di protezione. La omissione di tale cautela è infatti prevista e sanzionata dall'art. 43 del decreto legislativo e costituisce un reato contravvenzionale autonomo che non esclude quello previsto dall'art. 41, comma primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 43, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)