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Sez. 3, Sentenza n. 2703 del 05/02/1998 Ud. (dep. 03/03/1998) Rv. 210278 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Lavorazioni rumorose - Ipotesi prevista dall'art. 41 del D.L.G. 277 del 1991 - Adozione delle misure ivi previste - Alternatività - Esclusione - Adozione congiunta - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210278-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed esposizione ai rumori, il decreto legislativo 15 agosto 1941 n. 277, attuativo delle direttive 86/188/CEE e 88/642/CEE, all'art 41 prescrive che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione al rumore mediante l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili. La norma richiede dunque l'adozione congiunta delle misure tecniche, organizzative e procedurali. Il legislatore ha, infatti, usato la congiunzione "e" con funzione semantica, e non la congiunzione "o", in quanto ha inteso imporre l'adozione di tutti i tipi di misure concretamente attuabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)