Sez. 3, Sentenza n. 2256 del 18/10/2016 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 268799 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di dichiarazione infedele - Mancato inserimento tra i componenti positivi della somma corrispondente alla ritenuta d'acconto operata dal sostituto di imposta e da questi non versata - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati tributari, nel caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta e sempre che sia stata superata la relativa soglia di punibilità quantitativa e percentuale, integra il reato di infedele dichiarazione previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, la condotta del sostituito che indichi nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, non inserendo - tra i componenti positivi - gli importi della ritenuta d'acconto operata dal sostituto ma da questi non versata ed essendo a conoscenza del mancato versamento da parte di quest'ultimo, in quanto tali poste costituiscono elementi attivi del reddito che concorrono alla determinazione della "imposta evasa", come definita dall'art.1, comma primo, lettera f), del citato decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 n. 6, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)