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Sez. 3, Sentenza n. 30686 del 22/03/2017 Cc. (dep. 20/06/2017) Rv. 270295 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione infedele - Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - "Ius superveniens" di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158 - Irrilevanza della omessa contabilizzazione, in violazione del principio di competenza, di ricavi - Rapporto tra le fattispecie - Abolitio criminis - Effetti sul giudicato.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270295-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di dichiarazione infedele, le modifiche normative introdotte dall'art. 14, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 - consistite nell'abrogazione dell'art. 7 e nell'inserimento, all'art. 4, del comma 1-bis, ai sensi del quale non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità - hanno determinato una parziale "abolitio criminis" della norma incriminatrice, con gli effetti sul giudicato previsti dall'art. 2, comma secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 158 art. 14, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)