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Sez. L, Sentenza n. 1184 del 01/02/1993 (Rv. 480587 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimento per le controversie previdenziali (disposizioni particolari) - Procedimento - Prova - In genere | Controversie in materia di invalidità pensionabile - Nuovi mezzi di prova - Ammissione in grado di appello - Rimessione alla discrezionalità del giudice - Discrezionalità - Esercizio - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Aggravamento della malattia o insorgenza della nuova infermità - Documenti probatori.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480587-01

Procedimenti speciali - Procedimento per le controversie previdenziali (disposizioni particolari) - Procedimento - Prova - In genere

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova in ordine alle infermità dell'assicurato, ai sensi degli artt. 437 secondo comma cod. proc. civ. e 149 disp. att. cod. proc. civ., è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; a tal fine l'aggravamento della malattia o l'insorgenza della nuova infermità deve risultare con un minimo di verosimiglianza da documenti già costituiti, e non anche da documenti di cui la parte interessata deduca essere in corso formazione, richiedendo per ciò un rinvio del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)