Sez. L, Sentenza n. 889 del 29/01/1998 (Rv. 512040 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - PROVA - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità pensionabile - Nuovi mezzi di prova - Ammissione in grado d'appello - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla mancata ammissione di consulenza tecnica per la valutazione di aggravamenti delle infermità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - PROVA - IN GENERE
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova in ordine alle infermità dell'assicurato, ai sensi degli artt. 437 secondo comma cod. proc. civ. e 149 disp. att. cod. proc. civ., è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto, senza disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, che gli aggravamenti di cui alla prodotta certificazione medica non modificavano la valutazione della capacità di lavoro dell'assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)