Sez. 2, Sentenza n. 1272 del 08/06/1967 (Rv. 327807 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO A FATTORI ESTRINSECI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO A FATTORI ESTRINSECI - CONDIZIONI.*
In applicazione dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n.636 le condizioni per la pensionabilita vanno determinate, non solo tenendo conto del grado di invalidita, ma anche di altre condizioni soggettive del lavoratore (eta, sesso, attitudini tecnico-professionali), nonche di fattori ambientali ed economico-sociali che siano suscettibili di influire sull'effettiva possibilita di utile impiego delle residue energie del soggetto ma i fattori estrinseci debbono essere valutati solo se assumono concreta Rilevanza in funzione della particolare condizione di invalidita al lavoro. (Conf. 3176-62).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)