Sez. L, Sentenza n. 2438 del 07/09/1974 (Rv. 370838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - PRESUPPOSTI.*
L'indennizzabilita dell'infortunio in itinere e condizionata alla dimostrazione della connessione dell'evento, sia esso solo lesivo o mortale, con il cosiddetto rischio specifico o rischio generico aggravato, dal quale il lavoratore deve essere protetto e che puo ritenersi sussistente quando l'infortunato, per accedere o per tornare dal luogo del lavoro, abbia dovuto necessariamente servirsi per la Mancanza di mezzi pubblici di trasporto, di un mezzo fornitogli o impostogli dal datore di lavoro, ovvero sia stato costretto a percorrere con proprio mezzo di trasporto o a piedi una determinata strada che presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. (V 487'70, mass n 345501; 810'69, mass n 339138; (V 1273'67, mass n 327807; 2463'66, mass n 324771; (V 2019'66, mass n 323941).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)