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Sez. 5 - , Sentenza n. 20539 del 22/01/2019 Cc. (dep. 13/05/2019) Rv. 275553 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO | Istanza successiva al deposito del riesame da parte del difensore - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275553-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO

In tema di riesame cautelare, il tribunale della libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché successiva a quella già depositata dal suo difensore, in ragione sia del disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., che conferisce ad entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendo una differenziata decorrenza dei termini per impugnare, sia del tendenziale superamento del principio di unicità dell'impugnazione (v. Corte cost. n. 317 del 2009).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)