Sez. 5, Sentenza n. 44863 del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 261314 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI | Omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado - Nullità a regime intermedio ritualmente eccepita - Proposizione dell'appello da parte dei difensori - Sanatoria ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)