Sez. 1, Sentenza n. 28555 del 18/06/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240601 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Norme concernenti la detenzione domiciliare - Natura di norme penali sostanziali - Esclusione - Operatività del principio "tempus regit actum" - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina relativa all'applicazione della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto modalità esecutive della stessa, non ha carattere di norma penale sostanziale, sicché, in assenza di una specifica disciplina transitoria, è soggetta al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 Cost.; la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamente infondata, in quanto l'assenza d'automatismo nella concessione del beneficio a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005 n. 251 all'art. 47 "ter", L. 26 luglio 1975 n. 354 non comporta alcun contrasto con i principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)