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Sez. 1, Sentenza n. 41567 del 18/09/2009 Cc. (dep. 29/10/2009) Rv. 245045 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime ex art. 41 bis ord. pen. - Legge sopravvenuta n. 94 del 2009 - Applicabilità immediata delle disposizioni "in peius" - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245045-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell'art. 4 bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)