Sez. L, Sentenza n. 656 del 23/01/1999 (Rv. 522591 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Dichiarazione d'incompetenza del giudice emittente il decreto - Inefficacia di quest'ultimo - Pronuncia implicita - Configurabilità - Regolamento di competenza proposto dal giudice "ad quem" - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
La pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo costituisce conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, onde la causa che è rimessa al giudice dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art.645 secondo comma cod. proc. civ.), per cui il giudice davanti al quale è stata riassunta ex art.50 cod. proc. civ., non può sollevare d'ufficio un regolamento di competenza ex art. 45 stesso codice(che se proposto deve essere dichiarato inammissibile) non vertendosi in un'ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)