Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 14/02/1998 (Rv. 512619 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Domande contrapposte, dinanzi a giudici diversi, collegate da nesso di pregiudizialità logico - giuridica - Risoluzione, in via ordinaria, di un contratto, per inadempimento, e condanna alla controprestazione, in via monitoria - Configurabilità - Conseguenze - - Incompetenza ad emettere il decreto e declaratoria di nullità di esso - Riassunzione della causa sulla domanda di condanna all'adempimento, e non dell' opposizione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Se è preventivamente proposta domanda di risoluzione di un contratto e successivamente la controparte chiede, dinanzi ad altro giudice, l'adempimento di esso, sussiste rapporto di continenza tra le due cause (art. 39 cod. proc. civ.), nel senso di nesso di pregiudizialità logico - giuridica tra le stesse, perché le questioni dedotte con la prima domanda costituiscono presupposto necessario per la definizione di quelle dedotte con la seconda, e pertanto, se questa è proposta in via monitoria, il giudice dell'opposizione (art. 645 cod. proc. civ.) esercita la sua competenza funzionale ed inderogabile a deciderla dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice emittente, con la conseguenza che la causa da riassumere dinanzi al giudice competente non è quella di opposizione al provvedimento monitorio, ma quella sulla domanda del creditore, proposta con il ricorso per ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)