diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Diritti di obbligazione - Foro convenzionale - Cessione del credito - Effetti rispetto al cessionario rimasto estraneo alla cessione - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Esclusione - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671495-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.

Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1260, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)