Sez. 3, Sentenza n. 3184 del 18/02/2016 (Rv. 638945 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Accettazione della cessione - Natura di ricognizione di debito - Esclusione - Fondamento - Non contestazione del credito da parte del ceduto - Violazione dell'obbligo di buona fede - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1262, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)