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Sez. 2, Sentenza n. 3552 del 07/12/1972 (Rv. 361512 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE - INGIUNZIONE EMESSA DAL PRETORE - OPPOSIZIONE - MOTIVI - LIMITI - VIZI DELL'ESECUZIONE - PRECLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1972-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361512-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE - INGIUNZIONE EMESSA DAL PRETORE - OPPOSIZIONE - MOTIVI - LIMITI - VIZI DELL'ESECUZIONE - PRECLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, che emette il pretore al termine o nel corso dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (o dell'esecuzione dei provvedimenti immediati emessi nelle procedure nunciatorie e possessorie, o dell'esecuzione dei provvedimenti di urgenza) per il rimborso delle spese anticipate per gli Atti di esecuzione gia compiuti, puo soltanto contestarsi la congruita delle spese, di cui si invoca il rimborso, o che le stesse siano comprese tra quelle dovute anticipare per rendere possibile la esecuzione. In detta fase non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell'esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi o con reclamo allo stesso giudice che emise il provvedimento cautelare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 691, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)