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Sez. 3, Sentenza n. 6553 del 29/03/2005 (Rv. 581356 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Osservanza dei principi informatori della materia contrattuale - Principio della interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Inclusione - Interpretazione operata in base all'opinione di un solo contraente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581356-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Rientra tra i principi informatori della materia contrattuale, che il giudice di pace è tenuto a rispettare nelle cause decise secondo equità, il principio secondo il quale il contenuto del contratto va anzitutto determinato in relazione al risultato dell'indagine ermeneutica volta a risalire alla "comune intenzione delle parti", che non può dirsi rispettato se tale volontà è ricostruita sulla base della opinione di uno solo dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)