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Sez. 2, Sentenza n. 1348 del 15/04/1976 (Rv. 380045 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - USO - IN GENERE - PORTATA ED ESTENSIONE DEI DIRITTI E DEL GODIMENTO SUI BENI COMUNI - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA NASCITA DEL CONDOMINIO ED ALLE DISPOSIZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380045-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - USO - IN GENERE - PORTATA ED ESTENSIONE DEI DIRITTI E DEL GODIMENTO SUI BENI COMUNI - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA NASCITA DEL CONDOMINIO ED ALLE DISPOSIZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Nel condominio di edificio, al fine di determinare la portata e l'estensione del godimento spettante a ciascun partecipante sui beni comuni, nonche di accertare l'eventuale esistenza, in favore del singolo condomino, di particolari diritti di utilizzazione, contrastanti con la destinazione normale dei beni medesimi, occorre tener presente la situazione al momento della nascita del condominio, in relazione alle Disposizioni del suo atto costitutivo e del regolamento, rimanendo irrilevante l'eventuale diversita della situazione medesima in epoca anteriore. (nella specie, i giudici del merito avevano negato al singolo condomino, proprietario esclusivo di una cantina, il diritto di accedere alla cantina medesima attraverso l'alloggio del portiere, in quanto una destinazione in tal senso del predetto alloggio non esisteva al momento della Costituzione del condominio, ne era prevista nel relativo atto e nell'allegato regolamento, ed in quanto non aveva valore la circostanza che la destinazione stessa si fosse verificata, nel regime di comunione pro indiviso fra i costruttori del fabbricato, in data antecedente alla prima vendita di porzione dell'immobile. La suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, enunciando il principio di cui sopra).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)