Sez. 1 - , Ordinanza n. 393 del 13/01/2021 (Rv. 660365 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | - Ricorsi elettorali ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Legittimazione all'impugnazione del P.G. presso la corte di appello - Esclusione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
In tema di controversie elettorali, all'azione ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che muove da una proposta ministeriale e si connota come una misura preventiva ed interdittiva provvisoria, non è applicabile il disposto dell'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011, concernente, invece, un'azione popolare o una impugnativa, sicché deve escludersi la legittimazione attiva al ricorso per cassazione, avverso la decisione della corte di appello, della Procura generale della Repubblica presso la medesima corte, spettando, invero, detta legittimazione al Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)