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Sez. 1, Sentenza n. 11994 del 10/06/2016 (Rv. 640176 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Ricorsi elettorali ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Legittimazione all'impugnazione del P.G. presso la corte di appello - Esclusione - Termine di proposizione - Art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640176-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE

In tema di controversie elettorali (nella specie, riguardante l'incandidabilità degli amministratori pubblici di un comune il cui consiglio era stato sciolto per l'esistenza di ingerenze della criminalità organizzata), all'azione ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che muove da una proposta ministeriale e si connota come una misura preventiva ed interdittiva provvisoria, non è applicabile il disposto dell'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011, concernente, invece, un'azione popolare o una impugnativa, sicché deve escludersi la legittimazione attiva al ricorso per cassazione, avverso la decisione della corte di appello, della Procura generale della Repubblica presso la medesima corte, spettando, invero, detta legittimazione al Ministero dell'Interno, e va, altresì fatta applicazione non già dei termini dimidiati di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. citato, bensì di quelli di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 10, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)