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Sez. 1, Sentenza n. 6905 del 17/12/1988 (Rv. 461135 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI URGENTI - CARATTERE ORDINATORIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461135-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI URGENTI - CARATTERE ORDINATORIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento, con il quale il giudice del merito, dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di Competenza, conceda o meno l'autorizzazione al compimento di Atti urgenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 cod. prov. Civ., ha carattere ordinatorio, non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per Cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione, posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale, né, in particolare, afferma o nega la sospensione prevista dal primo comma del citato art. 48, ma, prendendo atto di tale sospensione, si limita a vagliare l'opportunità di misure interinali e provvisorie. (V 4164/85, mass n 441677).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 48 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 48 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)