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Sez. U, Sentenza n. 4164 del 16/07/1985 (Rv. 441677 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SUCCESSIVE STATUIZIONI INTERLOCUTORIE ED INTERINALI A TUTELA DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE FATTE VALERE CON LA DOMANDA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441677-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SUCCESSIVE STATUIZIONI INTERLOCUTORIE ED INTERINALI A TUTELA DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE FATTE VALERE CON LA DOMANDA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice del merito, durante la sospensione del procedimento per effetto della proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione, adotti statuizioni provvisorie ed urgenti a tutela delle posizioni soggettive fatte valere con la domanda (nella specie, in applicazione analogica dell'art. 48 cod. proc. civ. in tema di regolamento di Competenza), il relativo provvedimento, in quanto meramente interlocutorio ed interinale, sindacabile nell'ambito di detto procedimento, e comunque destinato ad esaurirsi o restare assorbito con la definizione del medesimo, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 2722/81, mass n 413486; (V 1328/78, mass n 390689).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)