Sez. L, Sentenza n. 1321 del 07/02/1987 (Rv. 450801 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DIRITTO DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRETTIVE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPENSO PER IL MANCATO GODIMENTO DEI RIPOSI SETTIMANALI IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DIRITTO DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRETTIVE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPENSO PER IL MANCATO GODIMENTO DEI RIPOSI SETTIMANALI IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE.*
A norma dell'art. 1, comma secondo, del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, il diritto al compenso per lavoro straordinario non compete al personale dipendente con funzioni direttive, salvo che per esso risulti previsto un normale orario di lavoro e comunque una durata massima del medesimo, concordata tra le parti o stabilita unilateralmente dal datore di lavoro allo scopo di evitare l'eccessiva usura dei lavoratori. (principio affermato in fattispecie concernente la richiesta di un direttore di filiale della soc. Standa del compenso per il mancato godimento dei riposi settimanali previsti dall'art. 22 del C.C.n.L. 22 novembre 1973 per i dipendenti da aziende commerciali in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro a quaranta ore settimanali). (Conf 1617/83, mass n 426452, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)