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Sez. L, Sentenza n. 1617 del 04/03/1983 (Rv. 426452 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE CON FUNZIONI DIRETTIVE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426452-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE CON FUNZIONI DIRETTIVE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

A norma dell'art. 1, comma secondo, del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, il diritto al compenso per lavoro straordinario non compete al personale dipendente con funzioni direttive, salvo che per esso risulti previsto un normale orario di lavoro e, comunque, una durata massima del medesimo, concordata fra le parti o stabilita unilateralmente dal datore di lavoro allo scopo di evitare l'eccessiva usura dei lavoratori. La sussistenza di detta ipotesi non può, peraltro, desumersi dalla semplice circostanza dello assoggettamento anche di tale personale al controllo giornaliero circa l'orario osservato. (V 2086/80, mass n 405732; (V 2340/67, mass n 329579; (Conf 2715/81, mass n 413478, sulla prima parte; (Conf 853/70, mass n 346215, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)