Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5729 del 11/04/2012 (Rv. 622281 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, allorquando la suddetta eccezione sia infondata, essendo in tal caso inutile il ritorno della causa in fase di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)