Sez. 3, Sentenza n. 151 del 09/01/1991 (Rv. 470419 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Requisito della specialità - Nozione - Procura conferita con atto separato e procura apposta in calce o a margine del ricorso - Requisiti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma
Il requisito della specialità della procura richiesta per il ricorso per cassazione dell'art. 365 cod. proc. civ. è da intendere diversamente secondo che la procura venga conferita con atto separato, o sia, invece, apposta in calce o a margine del ricorso stesso. Nel primo caso la procura, oltre ad esprimere la volontà della parte di affidare all'avvocato il potere di proporre l'impugnazione, deve anche menzionare gli elementi essenziali del ricorso da proporre (indicazione delle parti e della decisione da impugnare); nel secondo caso, invece, la procura, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime di per sè ed inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto, assumendo così il carattere della specialità, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)