Sez. 2, Sentenza n. 5700 del 24/05/1995 (Rv. 492415 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura formulata con espressioni escludenti il riferimento al giudizio di legittimità - Apposizione a margine del ricorso del controricorso - Specialità della procura - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura formulata con espressioni tali che ne escludono il riferimento al giudizio di legittimità non può essere considerata speciale per tale giudizio solo perché scritta in margine del ricorso o del controricorso perché nella interpretazione della volontà negoziale non può essere attribuito ad un elemento indiretto ed estrinseco, quale è quello costituito dalla unicità del documento che contiene il ricorso (o il controricorso) e la procura, valore preminente rispetto al significato delle espressioni che compongono la formulazione letterale della dichiarazione, se il senso di questa non si presta ad equivoci, e tale regola ermeneutica non può soffrire eccezioni solo perché le parti si sono servite di un timbro, dato che la astratta possibilità di un errore materiale nella scelta del timbro non può tradursi nella certezza di questo errore. (Nella specie, si trattava di procura del seguente tenore: nomino difensore il sig. avv. Campeis perché mi rappresenti e difenda nel giudizio di cui al presente atto in primo ed in secondo grado, nonché nel procedimento di esecuzione, con ampia facoltà di formulare eccezioni, di proporre opposizione, di sollevare incidenti, recedere, transigere, incassare quietanze. Autorizzo a farsi sostituire ed a nominare altro procuratore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)