Sez. 2, Sentenza n. 6996 del 23/11/1983 (Rv. 431641 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE - RIFERIMENTO CONTENUTO NEL CONTRATTO - FUNZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE - RIFERIMENTO CONTENUTO NEL CONTRATTO - FUNZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'indagine circa la particolare funzione riservata concretamente al tipo di frazionamento catastale nell'economia del contratto riguardante la disposizione o l'attribuzione di immobili involge un problema di interpretazione negoziale ed è perciò riservata al giudice del merito, la cui motivazione è incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivata. In tale interpretazione il giudice può attingere elementi di giudizio al di fuori dell'atto scritto da interpretare, in quanto la formazione del convincimento del giudice può derivare anche dal comportamento delle parti nella fase di attuazione della volontà negoziale, purché l'utilizzazione di tali elementi risulti dalla motivazione in una chiara coerenza logica con gli elementi evidenziati nell'esame della scrittura. (nella specie, il giudice del merito - nella decisione confermata dalla C.S. - con l'utilizzazione degli elementi desunti dal comportamento delle parti, ha escluso ogni incidenza pratica del tipo di frazionamento nella Determinazione della porzione di fabbricato attribuita a ciascuna delle parti in causa). (V 3650/76, mass n 382379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)