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Sez. 2, Sentenza n. 5702 del 18/04/2001 (Rv. 546030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Accertamento - Criteri - Utilità giuridica della pronuncia di accoglimento - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

È inammissibile, per difetto di interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande ed eccezioni proposte e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, ribadendo il predetto principio, in quanto, non avendo i ricorrenti chiesto la condanna dei convenuti al recupero del bene o alla corresponsione del controvalore, un'eventuale cassazione della sentenza che non avesse qualificato l'azione come rivendicazione, non sortirebbe alcun effetto pratico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)