Sez. 3, Sentenza n. 12241 del 02/12/1998 (Rv. 521344 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE | Ricorso finalizzato alla rimozione di imperfezioni formali - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE
Per proporre qualsiasi impugnazione occorre avervi un interesse, consistente nella necessità di ottenere una decisione attinente il riconoscimento di un bene della vita proprio, od il disconoscimento di un bene della vita altrui. È invece inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione la quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello la quale, pur erroneamente omettendo di rilevare la nullità della costituzione del convenuto, aveva ugualmente accolto la domanda attorea).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)