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Sez. L, Sentenza n. 2721 del 24/04/1980 (Rv. 406486 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - ATTO DI APPELLO DINANZI A GIUDICE INCOMPETENTE - INSTAURAZIONE DI UN VALIDO RAPPORTO PROCESSUALE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - SENTENZA D'APPELLO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - CONTENUTO - DISPOSIZIONI SULLA TRANSLATIO IUDICII.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406486-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - ATTO DI APPELLO DINANZI A GIUDICE INCOMPETENTE - INSTAURAZIONE DI UN VALIDO RAPPORTO PROCESSUALE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - SENTENZA D'APPELLO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - CONTENUTO - DISPOSIZIONI SULLA TRANSLATIO IUDICII.*

Ai sensi dell'art 50 cod proc civ che non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, l'atto di appello dinanzi a giudice incompetente vale ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di prosecuzione davanti al giudice competente, ove sia riassunto entro il termine fissato dal giudice che dichiara la propria incompetenza o, in difetto, nel termine di sei mesi, dalla comunicazione della sentenza. Pertanto, la sentenza del giudice d'appello che dichiara la propria incompetenza vale ad investire della controversia il giudice indicato come competente e contiene le Disposizioni intese a consentire la translatio iudicii.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)