Sez. 2, Sentenza n. 1052 del 17/06/1966 Ud. (dep. 31/12/1966) Rv. 103097 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -RIPARAZIONE DEL DANNO- APPLICABILITA ALLA RAPINA - DANNO RISARCIBILE - SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA EFFETTUATO IL RISARCIMENTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -RIPARAZIONE DEL DANNO- APPLICABILITA ALLA RAPINA - DANNO RISARCIBILE - SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA EFFETTUATO IL RISARCIMENTO.*
L'attenuante di cui alla prima ipotesi dell'art 62 n 6 cod pen e applicabile anche al delitto di rapina. In tal caso il risarcimento deve riferirsi sia al danno conseguente alla sottrazione della cosa sia alla violenza esercitata. E del tutto irrilevante, inoltre che non coincidano nella stessa persona la qualita di soggetto passivo del furto e quella della persona offesa dalla violenza. Invero, l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen e applicabile solo se il danno patrimoniale o non patrimoniale sia stato risarcito nei confronti di ciascun soggetto passivo del delitto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)