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Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023 (Rv. 669855 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Giudizio di rimborso - Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Mera difesa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669855-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di rimborso dell'Iva versata in eccesso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 a carico di entrambe le parti, non è violato dalle argomentazioni con cui l'Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata, poiché aveva erroneamente dichiarato inammissibili le affermazioni dell'Amministrazione che, avendo in primo grado contestato in generale i fatti costitutivi del diritto al rimborso, aveva eccepito solo in appello che la richiesta di restituzione doveva limitarsi alle annualità oggetto di ripresa).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)