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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020 (Rv. 659532 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Giudizio di rimborso - Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Mera difesa - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659532-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l'amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)