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Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 07/06/2000 (Rv. 537358 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Unità Sanitaria Locale - Comitato di gestione - Autorizzazione alla lite - Controllo del CORECO - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla Regione Campania.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537358-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

La Regione Campania, nell'escludere, con l'art. 23 della L.R. n. 26 del 1986, il controllo del CORECO sulle "deliberazioni di ratifica senza integrazioni o modificazioni di atti esecutivi" degli enti locali per effetto dell'estensione dello stesso regime alle USL, come previsto dall'art. 49 della legge n. 833 del 1978, ha reso superfluo lo stesso controllo anche per l'efficacia delle ratifiche, da parte del comitato di gestione dell'USL, delle deliberazioni di stare in giudizio del presidente del comitato stesso (la S.C. ha così confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio del presidente della USL per mancata sottoposizione al visto del CORECO della deliberazione in ratifica del comitato di gestione della stessa USL).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 18/08/1986 num. 26 art. 23 n. 8, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)