Sez. 1, Sentenza n. 327 del 12/01/1995 (Rv. 489653 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Unità Sanitaria Locale - Comitato di gestione - Autorizzazione alla lite - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 45 legge n. 142 del 1990 - Controllo del CORECO - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione alla lite da parte del Comitato di gestione di Unità sanitaria locale non è soggetta al controllo del CORECO atteso che la disciplina dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali - che ha sottratto al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni della Giunta comunale - si applica anche alle deliberazioni del predetto Comitato di gestione per effetto dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha esteso automaticamente ai controlli sulle Unità Sanitarie locali le modificazioni alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei Comuni e delle Province apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 49, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)