Sez. 1, Sentenza n. 4459 del 05/12/2013 Cc. (dep. 30/01/2014) Rv. 259140 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE | Applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una Casa di cura e custodia - Condizioni - "Pena stabilita dalla legge" - Individuazione - Diminuente del vizio parziale di mente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una Casa di cura e custodia, per l'individuazione della "pena stabilita dalla legge" rilevante a norma dell'art. 219, primo comma, cod.pen., devono considerarsi eventuali circostanze, aggravanti ed attenuanti, ma non anche la diminuente per il vizio parziale di mente, in quanto l'infermità di mente e la connessa pericolosità costituiscono la ragione giustificativa del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)