Sez. 1, Sentenza n. 34203 del 12/04/2016 Cc. (dep. 03/08/2016) Rv. 267460 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE | Misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia - Applicabilità - Solo in caso di riduzione effettiva della pena per effetto della diminuente del vizio parziale di mente - Esclusione - Ragioni.
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE
La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all'art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. implica comunque una "riduzione" della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)