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Sez. 3, Sentenza n. 3846 del 25/06/1982 (Rv. 421813 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA - CONDIZIONI - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE O LOCATORE OPPURE DEL DI LUI FIGLIO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421813-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA - CONDIZIONI - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE O LOCATORE OPPURE DEL DI LUI FIGLIO - ESTREMI.*

A norma dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (modificato dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176), ai fini dell'esclusione della proroga di un contratto agrario con coltivatore diretto - nell'ipotesi in cui il concedente o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni ed abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, o di volerlo fare coltivare direttamente da un figlio, che sia o sia stato coltivatore diretto per lo stesso periodo di tempo - la condizione, richiesta dalla citata norma, che la capacità lavorativa del concedente o locatore oppure del di lui figlio, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia "all'uopo proporzionata", va intesa non nel senso restrittivo della perfetta eguaglianza della capacità lavorativa della famiglia del concedente o locatore oppure del di lui figlio alla capacità lavorativa richiesta per provvedere alla coltivazione, bensì in quello della sua prevalenza rispetto alla mano d'opera estranea impiegata. (Conf 2470/81, mass n 413248).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)