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Sez. L, Sentenza n. 2470 del 24/04/1981 (Rv. 413248 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA FAMILIARE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO PROPORZIONATA ALLO SCOPO DELLA COLTIVAZIONE DEL MEDESIMO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413248-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA FAMILIARE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO PROPORZIONATA ALLO SCOPO DELLA COLTIVAZIONE DEL MEDESIMO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'esclusione della proroga dei contratti agrari ex art 1 DLCPS 1 aprile 1947 n 273, non e sufficiente che il proprietario del fondo sia o sia stato coltivatore diretto e che dichiari di volerlo coltivare direttamente, ma deve simultaneamente concorrere anche il requisito della capacita lavorativa familiare proporzionata a tale scopo. Il concetto di proporzione, secondo la citata norma, non va inteso nel senso restrittivo della perfetta uguaglianza della capacita lavorativa della famiglia del concedente alla capacita richiesta per provvedere alla coltivazione, bensi in quello della sua prevalenza rispetto alla mano d'opera estranea impiegata. L'accertamento diretto a stabilire se sussista, o meno, tale proporzione e rimesso allo apprezzamento del giudice di merito in ordine alle peculiarita del caso concreto ed e, come tale, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente e correttamente motivato. (V 3897/78).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)