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Sez. 3, Sentenza n. 3919 del 22/02/2026 (Rv. 677280-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO | Assicurazione della responsabilità civile - Aggravamento del rischio - Modalità di estrinsecazione - Apprezzamento - Valutazione ex ante - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677280-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'aggravamento del rischio - che può manifestarsi come aumento della probabilità dell'avverarsi dello stesso ovvero della gravità del danno - dev'essere apprezzato con valutazione ex ante, dal momento che è tale valutazione che induce l'assicuratore a decidere se contrarre o meno e a quale importo fissare il premio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso che il trasferimento di un'attività ospedaliera in altra struttura più ampia, con maggiore capacità recettiva e potenziale incremento del flusso d'utenza, integrasse un aggravamento del rischio, rilevante ai fini dell'art. 1898, comma 2, c.c., sul presupposto che l'assicuratore non aveva provato che, dopo il suddetto trasferimento, il numero di prestazioni erogate dall'ospedale e il numero di sinistri fossero effettivamente aumentati).

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1898

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)