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Sez. 3 - , Sentenza n. 20011 del 06/10/2016 (Rv. 642606 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO | Aggravamento del rischio - Esclusione dell'indennizzo - Condizioni - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642606-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO

In tema di assicurazione, l'esclusione dell'indennizzo prevista dal comma 5 dell'art. 1898 c.c. può operare solo ove si verifichino quei mutamenti incidenti sull'aggravamento del rischio, considerati dal comma 1 dello stesso articolo, in ragione dei quali l'assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe concluso il contratto, fatto, quest'ultimo, da accertarsi in concreto ed in relazione alle specifiche circostanze del caso. (Nella specie, relativa ad una polizza avente ad oggetto locali di proprietà di una società, la S.C. ha ritenuto insufficiente ad escludere l'indennizzo il solo rilievo dell'aumento del rischio, individuato dal giudice di merito nel fatto che detti locali, con la messa in liquidazione della società, erano stati abbandonati e privati di sorveglianza, non essendo stato compiuto alcun positivo accertamento circa il fatto che l'assicuratore, se avesse conosciuto tale nuovo stato delle cose, non avrebbe consentito l'assicurazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)